PugliaRegione Puglia + LecceProvincia di Lecce 
Chi deve Pagare l'I.C.I. 

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

Nel Comune di Voturara Appula i terreni agricoli sono esenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 
La Dichiarazione

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell'ICI dovuta.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi ai comuni dall'Agenzia del Territorio.

Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l'o bbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.

Calcolo della base imponibile

Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  3. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.

Calcolo dell'imposta

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.

L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.

Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).

Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dal Comune.


Immobili adibiti ad abitazione principale

Per l'unità immobiliare utilizzata come dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall'imposta di 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.

Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e quello che dimora abitualmente nell'immobile.

Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.

Con delibera il Comune può:

  • assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
  • elevare l'importo della detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale;
  • aumentare detta detrazione anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.


Le pertinenze dell'abitazione principale

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.


Quando e come si paga

L'ICI deve essere versata in due rate:
a.   la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
b.   la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente. E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

Esempio:

Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da è il seguente:

-€ 120,00 a titolo di imposta;
-€ 4,50 a titolo di sanzione ( € 120,00 x 3,75%);
-€ 0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo 
  ((€ 120 x 2,5 x 22)/36.500)


Soggetti non residenti ne territorio dello Stato

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare l’ICI in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con l’aggiunta degli interessi del 3%.

Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.


In questa pagina



News

 

 

 

... altre notizie

 

 

In evidenza

 

 

 

.. altre notizie

 

 

logocrispi spazioscuola    ucm   tdn monteco   consiglio comunale online 2   SUE   prometeo prometeo   anpr   anpr 000114640 0001 2024 10 10 14 09 25 PNRR Next Generation EU 1

Il sito istituzionale del Comune di Guagnano è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

Torna all'inizio del contenuto

Questo sito utilizza i cookie per il funzionamento e per offrirti una migliore esperienza. I cookie tecnici e i cookie utilizzati per fini statistici sono già stati impostati. Per ulteriori dettagli sui cookie, compresi quelli terze parti, e su come gestirne le impostazioni consulta la Cookie Policy.

Cliccando ACCETTO acconsenti all’utilizzo dei cookie.