Con determinazione dirigenziale n. 00039 dell'11/03/2026, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia ha prescritto l'applicazione delle seguenti misure fitosanitarie nell'ambito della lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa.
Tali misure consistono:
- in lavorazioni superficiali dei terreni che possono essere: aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura. Per chi effettua la trinciatura il cotico erboso deve essere max 10 cm.
- Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, di intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.
Con il medesimo atto, inoltre, il Dipartimento ha stabilito:
Di valutare la presenza dello stadio giovanile dei vettori (riconoscibile dalla presenza della schiuma che avvolge le forme giovanili) nel proprio appezzamento/areale, ai fini di un controllo più efficace del vettore.
Di stabilire che le suddette lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:
proprietari/conduttori di terreni agricoli;
proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali;
Di stabilire che la presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:
- aree protette definite ai sensi della legge 394/91, ad eccezione degli oliveti, frutteti, vigneti, ivi presenti;
- boschi;
- pinete;
- giardini privati.
Di prescrivere che nei terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma.
Di dare atto che i soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
Di dare atto che l’applicazione obbligatoria delle lavorazioni del terreno disposte per motivi fitosanitari dall’Osservatorio fitosanitario, è in deroga al rispetto dell’obbligo dell’inerbimento per le aziende che aderisco all’ecoschema 2.
Di dare atto che i Carabinieri Forestali effettueranno controlli sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta alla forma giovanile dei vettori.
Le suddette lavorazioni nel comune di Guagnano dovranno essere eseguite obbligatoriamente dal 25 marzo al 30 aprile 2026.