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Con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851, è stato modificato il D.Lgs. n.152/2006, “TUA - Testo Unico dell’Ambiente”, intervenendo in materia di definizione e classificazione dei “rifiuti,” con importanti ripercussioni relativamente al conferimento al Servizio Pubblico Comunale di Igiene Urbana e quindi di tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili.

In particolare, viene cancellato all’interno del TUA ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”. Decade, inoltre, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilabili o assimilati”, presente nel Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, dovendo sostituire tale espressione con “rifiuti urbani”, laddove previsto e possibile.

Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune, potrà, quindi, continuare a ritirare i rifiuti urbani non pericolosi, come definiti all’art.183, comma 1, lett. b-ter) e qualificati tali dall’art.184, comma 2, tra i quali i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata e, con riferimento alle attività non domestiche, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies del TUA.

Il legislatore, pertanto, ha espressamente stabilito che solo le attività indicate nell’allegato L-quinquies possono produrre rifiuti urbani (e tra queste attività non figurano le attività industriali) e che le “attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”.

Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune, non potrà quindi ritirare le seguenti tipologie di rifiuti, qualificati “speciali” dall’art.184 c. 3 del Testo Unico dell’Ambiente:

  • i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca (art.184 c. 3 lettera a));
  • i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis (art.184 c. 3 lettera b));
  • i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli urbani di cui agli articoli 184, comma 2 e 183 comma 1, lettera bter, se diversi dai rifiuti urbani (art.184 c. 3 lettere c, d, e, f, h));
  • i veicoli fuori uso (art.184 c. 3 lettera i)).

Inoltre è stabilito all’art.198, al comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. n.116/2020) del TUA che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”.

Inoltre, il comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. n.152/2006 del TUA (introdotto dal D.Lgs. n.116/2020), dispone che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”.

Pertanto, le UTENZE NON DOMESTICHE, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020, possono scegliere tra il gestore del servizio pubblico o il libero mercato per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti (come definiti dai nuovi articoli 184 e 183 del Dlgs 152/2006).

Il ricorso al libero mercato può avvenire solo qualora i rifiuti siano avviati al recupero e la scelta dell'utente è vincolante per 5 anni, fatta salva la possibilità che il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utente, riprenda l'erogazione del servizio anche prima della scadenza dei 5 anni. A questa scelta si ricollega l'esclusione dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, nel caso di opzione per la gestione privata e l'avvenuta dimostrazione dell'avvio al recupero dei rifiuti urbani, mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006).

TERMINI: La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022”.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ricorda pertanto che la comunicazione sull’eventuale opzione di uscita dal servizio pubblico per il quinquennio 2022-2026 deve essere inviata improrogabilmente entro il 31 maggio 2021 tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o con consegna diretta presso il Protocollo dell'Ente allegando la seguente documentazione:

- comunicazione sottoscritta dal rappresentante legale (anche utilizzando il modulo allegato al presente avviso);

- copia del documento di identità del legale rappresentante;

- copia dei contratti sottoscritti per ogni categoria di rifiuto con i soggetti che effettuano l’attività di recupero;

- planimetria dettagliata dei locali con indicazione delle superfici produttive e funzionali.

Si precisa che, in caso di mancata trasmissione dei documenti entro il termine del 31 maggio 2021, si conferma automaticamente la permanenza nel servizio pubblico di raccolta per l’anno 2022.

In caso di fuoriuscita dal servizio pubblico permane comunque l’obbligo di trasmettere al Comune entro il mese di gennaio di ogni anno tutta la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti avviati al recupero dell’annualità precedente.

Per la consultazione da parte delle utenze non domestiche delle tipologie di rifiuti urbani non pericolosi che possono essere conferiti al servizio pubblico di igiene urbana, si rimanda alla scheda A) allegata.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 0832/704021 oppure scrivere all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

ALLEGATO SCHEDA A

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