PugliaRegione Puglia + LecceProvincia di Lecce 
C O M U N E  D I  G U A G N A N O
 
C.A.P. 73010 - Provincia di LECCE -TEL. 0832-704021  FAX.0832-704646
 
 
STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."
 
 
TITOLO I
 
 
DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA DELLA SOCIETA' – OGGETTO
 
 
 
Art. 1
 
E' costituita una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata "PROMETEO S.R.L." Società in house del Comune di Guagnano.
 
Il Comune è il socio fondatore, unico detentore dell' intero capitale sociale ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione. La società realizza tutta la propria attività esclusivamente con il Comune di Guagnano.
 
 
 
Art. 2
 
La Società ha sede legale nel Comune di Guagnano, in vico Ceino  n. 10. L' organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici e agenzie, ma non sedi secondarie la cui costituzione e soppressione costituisca modifica dell'atto costitutivo.
 
 
 
Art. 3
 
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello ultimo risultante dal Registro delle Imprese.
 
 
 
Art. 4
 
La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta),salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.
 
 
 
Art. 5
 
Finalità della Società è quella di gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ed i servizi pubblici locali ai sensi e nel rispetto della normativa di settore.
 
Entro tali limiti la Società ha per oggetto la gestione delle seguenti attività:
  • Gestione tributi minori;
  • Servizio affissioni;
  • Pulizia edifici comunali;
  • Servizi Cimiteriali (comprendente anche piccole manutenzioni);
  • Servizio di Trasporto scolastico.

 

 
TITOLO II
 
CAPITALE SOCIALE – QUOTE
 
Art. 6
 
Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
 
Il capitale sociale, interamente versato, è detenuto dal socio unico Comune di Guagnano e deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso, senza possibilità di trasferimento a terzi.
 
Il Comune quale socio unico della società, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
 
 
 
Art. 7
 
È vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.
 
 
 
Art. 8
 
La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore Unico, presso la Sezione del registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo, C.C.
 
 
 
Art. 9
 
Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
 
La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co.2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.
 
La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte del socio unico nei limiti previsti dalla legge.
 
 
 
TITOLO III
 
CONTROLLO ANALOGO EX ART. 113 T.U.E.L. 267/2000
 
 
Art. 10
 
E' istituito presso il comune apposito servizio di controllo composto da cinque consiglieri comunali, di cui tre membri espressione della maggioranza e due membri dell'opposizione.
 
A detto servizio deve essere affidato:
 
a) L'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando all' Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti.
 
b) La verifica dell'esatta esecuzione da parte della società degli atti di indirizzo comunali segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione comunale.
 
 
 
Art. 11
 
La Società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Guagnano i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:
  1. bilancio di previsione;
  2. relazione previsionale e programmatica;
  3. organigramma e piano annuale delle assunzioni;
  4. programmi;
  5. piani finanziari;
  6. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.
Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Guagnano, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.
 
 
 
Art.12
 
Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione la società deve inviare al Comune di Guagnano, con cadenza quadrimestrale, una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici, una relazione sui flussi di liquidità, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
 
Fermo restando gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora nel corso del quadrimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari in quanto non previsti nelle relazioni suddette che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento alla società, soprattutto ai fini delle previsioni sull' equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente il Comune relazionando su di essi.
 
Il Comune, anche nel caso di cui sopra, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti.
 
 
 
Art. 13
 
ORGANI DELLA SOCIETA'
 
1. Sono organi della società:
  • Assemblea;
  • Amministratore Unico;
  • Revisore/Collegio sindacale.
 
 
Art. 14
 
DECISIONI DEL SOCIO UNICO
 
Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
 
In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 comma 2 c.c. e comunque:
 
a. approvazione previa delibera del consiglio comunale del bilancio e distribuzione degli utili;
 
b. nomina e revoca dell'amministratore unico;
 
c. approvazione dell'organigramma aziendale con istituzione del direttore generale e di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e compiti;
 
d. nomina del revisore dei conti e del collegio sindacale e del presidente del collegio sindacale, ove obbligatori o se previsti;
 
e. modifiche al capitale sociale;
 
f. modifiche allo statuto;
 
g. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
 
h. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;
 
i. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell' organo amministrativo;
 
j. approvazione previa delibera del consiglio comunale del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano triennale degli investimenti e di quello di assunzione del personale;
 
k. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 
l. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;
 
m. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.
 
Tutte le decisioni del socio di cui alla lettera a, e, f, g ed h debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
 
Le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio, e ove, necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da queste eseguite in conformità alle iscrizioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.
 
 
 
Art. 15
 
DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
 
L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.
 
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
 
Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.
 
L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dell'unico socio.
 
L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
 
Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.
 
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati,non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
 
 
 
Art. 16
 
AMMINISTRAZIONE
 
La società è amministrata da un Amministratore Unico.
 
La nomina degli amministratori compete al socio unico,nella persona del Sindaco pro-tempore, ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del c.c.
 
Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
 
Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ed è rieleggibile; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina.
 
Nel caso di dimissione o per altre cause venga a mancare l'amministratore unico, il Socio unico provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.
 
Gli amministratori sono revocabili dal socio in qualunque momento.
 
Nella misura deliberata dal socio unico agli amministratori spetta,complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio,nel limite comunque del 70% del compenso annuo lordo spettante agli assessori del Comune di Guagnano.
 
Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.
 
 
 
 
 
Art. 17
 
POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO
 
L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea.
 
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.
 
 
 
Art. 18
 
RAPPRESENTANZA SOCIALE
 
La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico.
 
Al direttore generale, se nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo e dal socio unico.
 
 
 
Art. 19
 
ORGANI DI CONTROLLO
 
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile. Negli altri casi il controllo contabile è affidato ad un revisore.
 
Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal socio, il quale designa anche il presidente.
 
I sindaci o il revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
 
I sindaci ed il revisore sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci e del revisore è stabilito dal socio all'atto della nomina.
 
Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.
 
Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà, la società nomini per il controllo contabile un revisore,questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
 
 
Art. 20
 
CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA
 
Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..
 
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..
 
 
 
Art. 21
 
CESSAZIONE DELLA CARICA
 
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale,sentito l'interessato.
 
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.
 
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
 
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.
 
 
 
Art. 22
 
COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
 
Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
 
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
 
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
 
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee.
 
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
 
 
 
TITOLO IV
 
BILANCIO E UTILE
 
Art. 23
 
Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31(trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
 
Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.
 
Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso al consiglio comunale del Comune di Guagnano, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea di sua approvazione.
 
Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione,oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
 
 
TITOLO V
 
NORME TRANSITORIE E FINALI
 
 
Art. 24
 
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
 
La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
 
Il socio determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, al Consiglio Comunale, ai sensi del presente Statuto.
 
All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
 
La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione del socio unico, previo parere del Consiglio Comunale.
 
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 e 36 del D.Lgs. 5/2003, citato.
 
 
 
Art. 25
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Il sito istituzionale del Comune di Guagnano è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

Torna all'inizio del contenuto

Questo sito utilizza i cookie per il funzionamento e per offrirti una migliore esperienza. I cookie tecnici e i cookie utilizzati per fini statistici sono già stati impostati. Per ulteriori dettagli sui cookie, compresi quelli terze parti, e su come gestirne le impostazioni consulta la Cookie Policy.

Cliccando ACCETTO acconsenti all’utilizzo dei cookie.