Declaratoria dello stato di emergenza per la calamità “Siccità 2022 – DECRETO 23 dicembre 2022.
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022. Pubblicazione su GURI n. Serie Generale n. 5 del 07.01.2023. Provvidenze di cui al D.Lgs. 29.03.2004 n.102 e s.m.i. –PRESENTAZIONE ISTANZE DI INDENNIZZO
AVVISO
PREMESSO che, con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 recante “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022” pubblicata su GURI n. Serie Generale n. 5 del 07.01.2023 è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso “SICCITA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2022”, che interessa anche l’intero territorio di Guagnano;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 1668 del 29.11.2022 recante “D. Lgs. n. 102/04 – art. 6 – Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Siccità 2022. Intero territorio della regione Puglia. Presa atto circolare ministeriale.”
VISTA la circolare ministeriale esplicativa riguardante le modalità di istruttoria delle istanze che perverranno dalle aziende interessate dalla declaratoria di che trattasi, delle tempistiche nonché delle modalità di riparto del Fondo di Solidarietà nazionale di cui al D.L. 115/2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 03/10/2022 con cui la Regione Puglia, richiedeva al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’emissione del decreto di declaratoria, anche in deroga al D.Lgs. n. 102/04 – art. 6, della eccezionale avversità per Siccità 2022 nell’intero territorio della regione Puglia, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale agli aventi diritto, come previsto dal D.Lgs. n. 102/04, modificato dal D.Lgs 82/2008, art. 5, comma 2, lett. a),b),c),d);
VISTO il D.Lgs. n.102 del 29.03.2004 e. s.m.i., “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 07.03.2003, n. 38”;
VISTA la L.R. n. 24 dell’11.05.1990 “Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche”;
VISTA la L.R. n. 66 del 22.12.2017 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n.24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n.19 e 10 dicembre 1982, n.38)”;
ATTESO che:
- dal combinato disposto delle citate norme (L.R. n. 24/90 e L.R. n. 66/17) statuisce che:
- I comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite dalla regione, in materia di interventi conseguenti a calamita naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (art.1 della L.R. 66/17);
- I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1, curando:
- la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi comuni;
- l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;
- c) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
- d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
- e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;
- f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.” (art.5 L.R. 66/2017);
SI INVITANO I TITOLARI DI AZIENDE E SOCIETA’ AGRICOLE UBICATE NEL TERRITORIO DI GUAGNANO CHE INTENDONO PRESENTARE DOMANDA DI AIUTO, I CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) NONCHE’ I PROFESSIONISTI (AGROTECNICI, PERITI AGRARI, DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI) A PRENDERE VISIONE ED ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, AL FINE DI UNIFORMARE LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, RENDENDO PIU’ AGEVOLE L’ISTRUTTORIA DELLE STESSE.