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COMUNE DI GUAGNANO

Provincia di Lecce

SETTORE POLIZIA LOCALE

 

ORDINANZA N. 57 del 22/04/2026

 

Oggetto:     DIVIETO     FORAGGIAMENTO    UCCELLI    SELVATICI,    PICCIONI     E COLUMBIFORMI VARI

  

IL SINDACO

PREMESSO che l’ASL ha segnalato con comunicazione del 20/04/2026 Prot. 103315, a questa amministrazione comunale, il rischio per la salute umana derivante dalla proliferazione incontrollata di piccioni, gazze e columbiformi vari nei centri urbani;

DATO ATTO CHE tale proliferazione è provocata in parte dal foraggiamento dei predetti animali da parte di vari cittadini inconsapevoli di tale rischio;

CONSIDERATO che la normativa sulla tutale degli animali selvatici di cui alla legge n. 157/92 prevede interventi di controllo sulle popolazioni animali per motivi sanitari;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento della salute e igiene pubblica, vietando nell’ambito delle aree urbane di propria competenza, il foraggiamento degli uccelli selvatici e altri uccelli dell’ordine dei columbiformi, sia su suolo pubblico, sia nelle pertinenze private, loggiati e terrazze, al fine di evitare un aumento incontrollato della popolazione e l’accumulo di deiezioni nocive;

RICHIAMATI: - gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

- la Legge 241/1990;

  • l’art. 32 della Costituzione;

- la Legge 157/92.;

 

  • la n.689/1981 “modifiche al sistema penale”;

Per quanto sopra premesso ed esposto, preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.,

ORDINA

è fatto DIVIETO di foraggiamento degli uccelli selvatici e altri uccelli dell’ordine dei columbiformi, sia su suolo pubblico, sia nelle pertinenze private, loggiati e terrazze, al fine di evitare un aumento incontrollato della popolazione e l’accumulo di deiezioni nocive.

 

SANZIONI Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/81 e ss. mm. e ii.;

DISPONE

inoltre, con decorrenza dalla data odierna

  • il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale;
  • la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: al Comando della Polizia Locale; al Comando della Stazione dei Carabinieri di Guagnano; Ai Servizi Veterinari ASL di zona.

INFORMA

altresì, che - la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune. - avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge 241/90 e ss. mm. ii., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al competente TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

 

IL SINDACO

f.to Dott. Francois IMPERIALE

Il sito istituzionale del Comune di Guagnano è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

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