COMUNE DI GUAGNANO
Provincia di Lecce
SETTORE POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 57 del 22/04/2026
Oggetto: DIVIETO FORAGGIAMENTO UCCELLI SELVATICI, PICCIONI E COLUMBIFORMI VARI
IL SINDACO
PREMESSO che l’ASL ha segnalato con comunicazione del 20/04/2026 Prot. 103315, a questa amministrazione comunale, il rischio per la salute umana derivante dalla proliferazione incontrollata di piccioni, gazze e columbiformi vari nei centri urbani;
DATO ATTO CHE tale proliferazione è provocata in parte dal foraggiamento dei predetti animali da parte di vari cittadini inconsapevoli di tale rischio;
CONSIDERATO che la normativa sulla tutale degli animali selvatici di cui alla legge n. 157/92 prevede interventi di controllo sulle popolazioni animali per motivi sanitari;
RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento della salute e igiene pubblica, vietando nell’ambito delle aree urbane di propria competenza, il foraggiamento degli uccelli selvatici e altri uccelli dell’ordine dei columbiformi, sia su suolo pubblico, sia nelle pertinenze private, loggiati e terrazze, al fine di evitare un aumento incontrollato della popolazione e l’accumulo di deiezioni nocive;
RICHIAMATI: - gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
- la Legge 241/1990;
- l’art. 32 della Costituzione;
- la Legge 157/92.;
- la n.689/1981 “modifiche al sistema penale”;
Per quanto sopra premesso ed esposto, preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.,
ORDINA
è fatto DIVIETO di foraggiamento degli uccelli selvatici e altri uccelli dell’ordine dei columbiformi, sia su suolo pubblico, sia nelle pertinenze private, loggiati e terrazze, al fine di evitare un aumento incontrollato della popolazione e l’accumulo di deiezioni nocive.
SANZIONI Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/81 e ss. mm. e ii.;
DISPONE
inoltre, con decorrenza dalla data odierna
- il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: al Comando della Polizia Locale; al Comando della Stazione dei Carabinieri di Guagnano; Ai Servizi Veterinari ASL di zona.
INFORMA
altresì, che - la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune. - avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge 241/90 e ss. mm. ii., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al competente TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.
IL SINDACO
f.to Dott. Francois IMPERIALE