Di seguito si elencano le aliquote IMU con efficacia dal 1° gennaio 2020:
10,60 % - Aliquota ordinaria di base;·
0,50% Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze(max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
0,96 % per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea rettaentro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che ilcontratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risiedaanagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situatol'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante,oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobileadibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in casodi morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.·
0,10% - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
1,06 % - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
0,86% - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1,possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli. ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al finedi sostenere e favorire una ripresa dell’economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenzadei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;
0,86 – Terreni Agricoli;
Si confermano altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze in € 200,00 (duecento/00);
Si confermano, ai sensi dell’art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Si conferma che i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015, avente per oggetto "Rideterminazionevalori aree edificabili anno 2015”