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Esenzione TOSAP/COSAP per i pubblici esercizi

L'art. 181 contiene l'esonero dalla TOSAP/COSAP per le imprese di pubblico esercizio.

  1. a) L'esonero

È stabilito che,anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblìco esercizio di cui all'art. 5L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

  1. b) Le attività esonerate

Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5L. 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Si tratta degli:

  1. a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
  5. c) Presentazione domande per l'occupazione

Dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e senza applicazione dell'imposta di bollo.

 

Decreto

Domanda

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